IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Pavia, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
  Veduto  il  telegramma  protocollo n. 9205 del 9 marzo 1984, con il
quale  il  rettore  dell'Universita' di Pavia chiede la rettifica del
decreto del Presidente della Repubblica n. 806 del 17 maggio 1983;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di rettificare il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 806/1983, che presenta un mero
errore di trascrizione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 806,
e' rettificato come segue:
                           Articolo unico

  La  denominazione  dell'insegnamento  di  "tecnologie dei materiali
edili" e' rettificata in quella di "tecnologia dei materiali edili".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1984

                               PERTINI

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1985
  Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 333